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Nuove Convenzioni



Statuto

C.R.A.L. già BANCA TOSCANA
Sede legale, Presidenza, Segreteria, Uffici Amministrativi:
Via Pian dei Carpini, 25/27 - 50127 Firenze
Tel. Presidenza: 055.4391297
Tel. Segreteria: 055.4391235 - 055.4391236
Fax: 055.435104
C.F. e P.I. 06009920486

ATTO COSTITUTIVO
STATUTO
REGOLAMENTO CARICHE SOCIALI DOVE SIAMO
 
STATUTO SOCIALE NATURA - SCOPI - SEDE - DURATA del C.R.A.L. già BANCA TOSCANA

ART. 1

1.1 L'Associazione denominata “C.R.A.L. già Banca Toscana” è una associazione rigorosamente apolitica che si ispira ai principi dell’associazionismo democratico ed ai valori espressi dall’art. 11 della legge 300 del 20 maggio 1970, e che si configura come associazione di fatto ai sensi dell’art.36 e seguenti c.c..

Pur conservando la propria autonomia patrimoniale ed amministrativa essa potrà aderire a comitati od enti in genere che hanno per scopo l’associazionismo democratico del tempo libero.

1.2 L’Associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitali durante tutta la vita della Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.


ART. 2

2.1 L’Associazione ha per suo scopo principale ed istituzionale quello di promuovere, diffondere, svolgere e fare praticare ai propri associati attività che implichino la cultura di tutte le discipline sportive e del tempo libero in genere, nonché attività di carattere culturale, turistico e/o ricreativo, quali organizzazione di viaggi sia di carattere turistico che di studio, partecipazione ed organizzazione di mostre, convegni, conferenze, seminari di studio, realizzazione di spettacoli musicali ed attività artistiche in genere.

2.2 Inoltre si propone:

1) di prendere iniziative per divulgare, specie tra i giovani, i principi sportivi, etici ed ambientali che sono alla base di una loro corretta formazione di cittadini;

2) di rafforzare gli ideali e i principi della mutualità e solidarietà tra gli associati;

3) di provvedere alla assistenza sportiva, culturale e ricreativa degli associati;

4) di preparare i giovani ad un sano e corretto agonismo sportivo, sostenendo la loro partecipazione a gare e campionati;

5) di tutelare e salvaguardare l’ambiente naturale ove viene praticato lo sport;

6) di aderire ad altri enti o organizzazioni private o pubbliche, onde coordinare la propria attività.

2.3 L’Associazione potrà compiere, nella osservanza di ogni disposizione in proposito, ogni altro atto od operazione di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dei propri scopi ed in particolare:

a) compiere atti di compravendita mobiliari ed immobiliari, di conferimento, di locazione di beni mobili ed immobili e di affitto di aziende;

b) contrarre con banche ed altri intermediari finanziari mutui, finanziamenti, sovvenzioni, anticipazioni e contratti di leasing;

c) concedere garanzie reali, in relazione ai finanziamenti concessi, sui beni di proprietà sociale;

d) acquisire dagli associati fondi, contributi e versamenti, il tutto finalizzato allo svolgimento della attività istituzionale nonchè alla manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio acquisito, restando ad ogni modo esclusa qualsiasi forma di raccolta e di sollecitazione del pubblico risparmio;

e) intestarsi licenze ed autorizzazioni inerenti a pubblici esercizi;

f) utilizzare e sfruttare il nome e l’immagine della Associazione;

g) ottenere la sponsorizzazione di gare sportive ed altre manifestazioni ed attività da parte di imprese, società ed altri enti;

h) promuovere e perseguire attività commerciali a vantaggio dei soci;

i) partecipare ad altre compagini associative che perseguano le stesse finalità;

k) instaurare rapporti di collaborazione con soci o con altri soggetti.


ART. 3

3.1 L’Associazione ha sede legale in Comune di Firenze e potrà istituire altrove dipendenze, succursali e sedi secondarie.

3.2 Il Consiglio Direttivo potrà, nell'ambito del Comune di Firenze, determinare l'indirizzo ove è ubicata la sede dell'Associazione.

3.3 L’Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta in base a deliberazione della assemblea straordinaria degli associati, presa con la maggioranza prevista dall’art. 21 ultimo comma c.c.



SOCI – RAPPORTO ASSOCIATIVO


ART. 4

4.1 Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

4.2 SOCI ORDINARI: sono coloro che avendo compiuto il diciottesimo anno di età siano stati ammessi a partecipare alla Associazione con tale qualifica attraverso la procedura prevista dallo statuto. Il Socio Ordinario potrà usufruire di tutte le attività e dei servizi che l’Associazione gestisce in conformità ai suoi scopi, senza limitazione alcuna. A tali soci compete il diritto di voto in sede assembleare e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Hanno diritto a far parte della categoria dei Soci Ordinari tutti coloro che erano soci ordinari del C.R.A.L. (Circolo Ricreativo Aziendale fra i Dipendenti) Banca Toscana alla data del 27 marzo 2009 ed in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno 2009.

4.3 SOCI FONDATORI: sono Soci Fondatori, con tutti i diritti dei soci ordinari,coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

4.4 SOCI FREQUENTATORI: sono considerati tali i soci che abbiano richiesto di poter partecipare alla vita associativa limitatamente ad un periodo di tempo determinato e/o ad una o più attività perseguite dalla Associazione. Ai soci appartenenti a tale categoria non spetta il voto assembleare e non possono ricoprire cariche sociali.

4.5 SOCI BENEMERITI: sono tali i soci o le persone esterne alla Associazione che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del Circolo per meriti speciali di dedizione, servizio o prestigio, ai quali l’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, abbia attribuito la qualifica di “Socio Benemerito”. Tale qualifica comporta l’esercizio di tutti i diritti e gli obblighi spettanti al socio ordinario, ma con l’esonero dal pagamento di ogni contributo associativo sia ordinario che straordinario.

4.6 L’Associazione provvede a redigere e a tenere aggiornato l’elenco degli associati suddivisi per categoria. Il Consiglio Direttivo, in relazione alle possibilità funzionali della Associazione, può disporre la sospensione di nuove ammissioni per un periodo non superiore a mesi dodici.


ART. 5

5.1 Chi intende essere ammesso alla Associazione come socio ordinario, eccezion fatta per coloro che erano soci ordinari del C.R.A.L Banca Toscana alla data del 27 marzo 2009 (ed in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno 2009) per i quali è sufficiente la presentazione della richiesta scritta, dovrà presentare al Consiglio Direttivo la propria domanda corredata dalla firma di presentazione di 2 (due) soci fondatori o ordinari, associati da più di un anno, a garanzia dei requisiti morali e della condotta del nuovo socio. La domanda dovrà essere redatta secondo il formulario che sarà predisposto a cura dell’organismo direttivo dell'Associazione. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, la cui decisione è insindacabile.

5.2 Sulla domanda di ammissione all'Associazione del socio frequentatore delibera il Presidente del Consiglio Direttivo o altro Consigliere a tale incombenza delegato.


ART. 6

6.1 Dal momento della loro ammissione i nuovi soci, a qualsiasi categoria appartengano, sono tenuti al pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari della Associazione.

6.2 Per domicilio dei soci, in qualsiasi rapporto con l’Associazione, si intende quello indicato nella documentazione sulla base della quale viene tenuto aggiornato il libro dei soci, o quello indicato dal socio in successiva comunicazione scritta effettuata con lettera raccomandata, indirizzata alla Associazione.


ART. 7

7.1 I soci ordinari, esclusi quelli che possono esserlo di diritto, sono tenuti al pagamento iniziale di una quota di ammissione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo entro il trenta Novembre di ciascun anno.

7.2 I soci sono tenuti a corrispondere annualmente all’Associazione, secondo le previsioni dello statuto, il contributo associativo ordinario nella misura e con le modalità che saranno determinate per ciascuna categoria e qualifica dal Consiglio Direttivo entro il trenta Novembre e con riguardo all’anno successivo. Il pagamento del contributo associativo dovrà avvenire in un’unica soluzione entro e non oltre il trentuno Marzo di ogni anno.

7.3 Il socio che non abbia provveduto al pagamento del contributo associativo entro il trentuno Marzo decadrà dal diritto di voto e dal diritto di frequentare l'Associazione e partecipare alle sue attività. Se il ritardo nel pagamento si protrarrà oltre il trenta Giugno il rapporto associativo si estinguerà di diritto senza necessità di delibera in merito. In ogni caso il Direttivo potrà agire per il recupero dell’eventuale credito, in via contenziosa.

7.4 Il contributo dovuto dai soci frequentatori che abbiano fatto richiesta di partecipare alla vita associativa per un tempo determinato o limitatamente ad una o più attività individuate fra quelle svolte dalla Associazione, sarà determinato volta per volta dal Direttivo dell'Associazione che deciderà anche le modalità di pagamento. L’intervenuto pagamento costituisce la condizione per la partecipazione del socio frequentatore alle attività di cui abbia fatto richiesta di intervento.

7.5 I soci sono inoltre tenuti a corrispondere, secondo quanto previsto dallo statuto, i contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.


ART. 8

8.1 I soci ordinari, i soci fondatori ed i soci benemeriti hanno diritto, qualora siano in regola con il pagamento dei contributi associativi previsti, di intervenire alle assemblee e di esprimere il proprio voto.

8.2 I membri del Direttivo in carica non hanno diritto di voto nelle assemblee aventi ad oggetto la loro responsabilità.


ART. 9

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci appartenenti alle categorie dei soci ordinari, soci fondatori e soci benemeriti quando:

- siano in regola con il pagamento dei contributi associativi ove previsti;

- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti anche colposi;

- non siano sospesi dall’associazione per provvedimento disciplinare comminato dal Collegio dei Probiviri;

-non abbiano con l'Associazione un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e neppure di collaborazione coordinata e continuativa.


ART. 10

10.1 Il rapporto associativo riguardante il singolo socio si estingue per recesso, decadenza, esclusione o scadenza del termine.

10.2 RECESSO

Il socio ordinario, fondatore e benemerito può recedere dalla Associazione comunicando per scritto le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo.

10.3 DECADENZA.

Decade dalla qualità di socio chi non abbia provveduto al versamento, nei termini e nei modi stabiliti dallo Statuto, dei contributi associativi.

Spetta al Consiglio direttivo verificare l'avvenuta decadenza, tenendo tuttavia conto di eventuali casi eccezionali.

10.4 ESCLUSIONE

Il socio che con il suo comportamento scorretto e/o indisciplinato si sia reso responsabile di atti gravi od offensivi del prestigio dell’Associazione o verso i soci, potrà essere escluso dall’Associazione in base a decisione adottata dall’organo disciplinare.

10.5 SCADENZA DEL TERMINE

Il rapporto associativo si estingue automaticamente per i soci frequentatori, alla scadenza del termine stabilito della loro partecipazione alla vita dell'Associazione, ovvero alla intervenuta partecipazione all’attività per la quale hanno presentato domanda di iscrizione.

10.6 In nessun caso di estinzione del rapporto associativo i soci potranno  vantare alcun diritto sul patrimonio associativo e neanche sulla quota annuale eventualmente già versata.



PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO


ART. 11

11.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;

b)dalle quote di ammissione;

c)da eventuali fondi di riserva e accantonamenti eseguiti con gli avanzi netti di gestione a tale destinazione specificatamente assegnati in sede di approvazione di bilancio;

d)da erogazioni liberali, elargizioni, donazioni e lasciti.

11.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dal fondo di dotazione costituito dai fondi, versamenti, contributi raccolti fra i soci;

b) dai contributi associativi ordinari;

c) dai contributi concessi da enti pubblici e privati;

d) dai redditi derivanti dal patrimonio;

e) dagli introiti conseguiti attraverso lo svolgimento delle manifestazioni sportive, culturali, turistiche, artistiche ed in ogni caso da tutti gli introiti conseguenti lo svolgimento delle varie attività istituzionali;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.


ART. 12

12.1 Gli esercizi sociali hanno inizio il primo Gennaio e si chiudono al trentuno Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il conto economico di previsione ed il bilancio consuntivo.

12.2 Entro il trentuno Marzo di ogni anno verrà redatto, a cura del Direttivo, il bilancio dell’esercizio decorso, accompagnato da una relazione illustrativa sulla gestione e dal rapporto dei Revisori dei Conti. Entrambi verranno sottoposti all’approvazione della successiva assemblea annuale.

12.3 Entro il trenta Novembre di ogni anno il Direttivo provvede a predisporre il conto economico di previsione dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione della successiva assemblea annuale.

12.4 I bilanci dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che potranno esaminarli ed averne copia a loro spese.




      

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